Chiarimenti sulla possibilità di un conducente professionale extracomunitario di conseguire la CQC

2023-12-12T17:07:33+00:00 12 Dicembre 2023|

IL MINISTERO DEI TRASPORTI RISPONDE ALLE DOMANDE:

– Se un’azienda italiana di autotrasporto ha alle sue dipendenze un conducente straniero extracomunitario, quali sono i suoi obblighi?

–  La CQC in formato card può essere rilasciata anche a chi non ha ancora convertito la patente extracomunitaria?

La risposta è nella circolare 33146 del 6 novembre 2023

Infatti nei giorni scorsi una circolare del Ministero dei Trasporti (la prot. 33146 del 6 novembre 2023) che cerca di fare chiarezza su questo aspetto, visto che sono stati segnalati “comportamenti difformi” sul territorio nazionale, circa la possibilità che un soggetto titolare di patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D o DE extra-UE possa conseguire o rinnovare nella validità una CQC in Italia.

La domanda principale, articolata meglio, è la seguente: il titolare di una patente superiore conseguita all’estero, in un Paese extra Ue, deve convertire la sua patente oppure no, per lavorare in Italia? E l’altra domanda che segue è: il conducente deve conseguire la CQC in Italia o può valere un attestato equivalente conseguito all’estero?

Il DTT generale risponde in questi termini, tenendo presente i dettami generali contenuti nella direttiva 2022/2561 (ex direttiva 2018/645, ex direttiva 2003/59).

Il conducente deve sempre avere:

  • sia la patente in corso di validità (e per un anno può andare bene anche quella estera, dopo essersi assicurati dell’equipollenza con le patenti italiane)
  • sia la CQC in corso di validità (e non ci sono attestati equivalenti, la CQC è un attestato europeo)

La CQC può “materializzarsi” in questo modo:

  • Tramite il codice 95 apposto sulla patente di tipo europeo (ma questo è possibile, per un conducente extracomunitario, solo quando procede alla conversione della sua patente originaria)
  • Tramite la CQC formato card

Per conseguire la CQC, occorre dunque che il conducente extracomunitario frequenti un corso di formazione iniziale e/o periodica presso il Paese in cui ha sede l’impresa dove lavora, dunque per un conducente extracomunitario che è stato assunto da un’azienda italiana, è obbligatorio frequentare un corso Cqc in Italia (non è possibile farlo ad esempio in Slovenia o in Svizzera, come avviene invece per l’Adr).

Un’altro obbligo in capo all’azienda italiana che vuole utilizzare all’estero il conducente extracomunitario assunto è di accertarsi se è in possesso dell’attestato del conducente che dovrà anche esibire in caso di controlli su strada.  Tale documento viene rilasciato dall’Ispettorato del Lavoro direttamente all’impresa, per certificare che il lavoratore è in regola con il contratto e la posizione contributiva. Tale attestato deve riportare anch’esso il codice 95 (se rilasciato dopo il 23 maggio 2020), diversamente vale lo stesso fino alla sua naturale scadenza.

Ultima precisazione: per tutte le richieste da parte di extracomunitari che riguardano la patente o la CQC, è fondamentale avere alternativamente:

  • il permesso di soggiorno
  • la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno