CQC obbligatoria per guidare veicoli in conto proprio

2021-09-07T13:03:44+00:00 7 Settembre 2021|

In seguito alle modifiche del Decreto legislativo del 286/2005, effettuate l’anno scorso e commentate nella circolare dal Ministero dell’Interno 6220, è stato esteso l’obbligo della CQC ad altre categorie di veicoli, tra cui tutti quelli in conto proprio.

La novità è di quelle toste, perché costringe moltissime aziende a rivedere tutto l’assetto e a programmare la formazione dei propri autisti, spesso in possesso della sola patente C, e privi della qualifica professionale, che richiede la frequenza di un apposito corso di teoria e il superamento di un esame teorico. Conseguire la CQC è impegnativo, richiede tempo, denaro e una buona conoscenza dell’italiano, e spesso è proprio quest’ultimo requisito a rappresentare l’ostacolo maggiore alla conquista dell’agognato pezzo di carta.

Le deroghe a questo obbligo ci sono, ma l’ultima circolare di chiarimento del Ministero dell’Interno, che risale allo scorso 13 luglio 2021, ha voluto precisare altri dettagli, che limitano ancora di più il campo di esenzione.

Le deroghe sono contenute per esteso nell’articolo 16 del D. Lgs 286/2005 e le abbiamo spiegate accuratamente in questo post.

I chiarimenti dell’ultima circolare riguardano alcuni dei punti dell’ articolo 16.

Per quello che riguarda il punto g), che consente l’esenzione per la guida di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali, è stato specificato che per “fini non commerciali” si intendono i trasporti senza remunerazione effettuati da soggetti che svolgono attività senza scopo di lucro, ad esempio le onlus. Le imprese che adoperano questi veicoli nell’esercizio delle loro attività, anche senza avere un ricavo diretto, NON sono comprese in questo tipo di deroga.

Un po’ più complessa è la deroga per i veicoli merci immatricolati a uso proprio, che figura nel punto h) del citato art. 16 al comma 1. In tal caso, è stato specificato che l’esenzione può esserci solo nella presenza contemporanea delle due seguenti condizioni:

  • la guida dei veicoli non deve costituire l’attività principale del conducente, vale a dire che la guida deve occupare  meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo
  • il materiale deve essere utilizzato dal conducente nell’esercizio della propria attività, ad esempio il materiale trasportato può essere materiale da impiegare nell’attività edilizia.

Dunque, ad esempio può sfruttare la deroga solo un muratore che abbia la patente C e che guidi il camion solo saltuariamente, per recarsi in cantiere insieme al materiale da costruzione.

Nel momento in cui il muratore guida più del 30% in un mese, o trasporta del materiale per un altro cliente o un’altra impresa edilizia, l’esenzione non vale più.

La deroga vale anche per guidare veicoli ad uso speciale, ad esempio un’autogru, ma solo a condizione che il conducente sia anche lo stesso che usa l’attrezzatura installata, e che lo faccia saltuariamente.

Un altro prezioso chiarimento si è avuto sul comma 2 dell’articolo  16, al punto c), quando ribadisce che l’esenzione si applica quando “il trasporto è occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale”, e quando tiene a specificare che l’esenzione non può mai riguardare veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità.

Come a  ribadire, che i casi di esenzione CQC si possono ormai contare sulla punta delle dita.

Per controllare l’effettiva presenza delle condizioni che consentono le deroghe, gli agenti di polizia potranno effettuare l’accesso alla memoria di massa del tachigrafo e ai dati aziendali.