CQC: vietato circolare solo con la ricevuta della domanda di rinnovo

2024-03-26T07:48:33+00:00 26 Marzo 2024|

La Motorizzazione ha fornito chiarimenti tecnici sulla possibilità di circolare per gli autisti in attesa del completamento della procedura di rinnovo.

E nel particolare riguardano la possibilità per il titolare di CQC che ha richiesto il rinnovo di validità a seguito del corso, di esercitare l’attività professionale sul territorio nazionale munito di ricevuta di presentazione della domanda (datata e vidimata dall’UMC), per non più di tre mesi dalla data della richiesta.

La Direzione Generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informatici e statistici del Ministero dei trasporti entra nel merito con la circolare 7 giugno 2019 prot. 18559/23.18.3.  e precisa che non è possibile esercitare attività professionale di autotrasporto con la sola ricevuta di presentazione della domanda di rinnovo della CQC

Per quanto concerne la formazione periodica, il Ministero ha ribadito che la qualificazione professionale ha validità 5 anni il corso di formazione periodica per il rinnovo del titolo può essere frequentato:

nei 3 anni e sei mesi precedenti la data di scadenza della validità della CQC posseduta. In tal caso il titolo è rinnovato a far data dal primo giorno successivo a quello di scadenza del documento rinnovato;

entro 2 anni successivi alla data di scadenza del titolo posseduto: in tal caso in tal caso il titolo è rinnovato a far data dal giorno di rilascio dell’attestato di formazione periodica.

Nell’attesa, però, è precluso l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto.

Infine, si ricorda che la qualificazione CQC per trasporto persone può essere rinnovata senza limitazioni d’età, essendo condizione necessaria e sufficiente che sia rinnovata la patente di categoria D o DE presupposta.