Il MIMS emana una circolare per chiarire le scadenze delle revisioni dei veicoli e gli adempimenti relativi al cronotachigrafo.

2021-03-13T16:32:32+00:00 13 Marzo 2021|

Si informa che in seguito al protrarsi della situazione  di emergenza per  pandemia da Covid-19,  la Commissione Europea ha ulteriormente rinviato le scadenze dei documenti degli autisti e dei veicoli industriali.

Tale provvedimento è stato emanato il 16 febbraio 2021 nel Regolamento 2021/267,  e di seguito è intervenuto il 9 marzo il Ministero dell’Interno con una circolare che chiarisce i termini di scadenza della revisione dei veicoli, dei cronotachigrafi e della carta del conducente.

Per quanto riguarda la revisione dei veicoli delle categorie N, O3 e O4 – ossia i veicoli motorizzati superiori a 3,5 tonnellate e i rimorchi – che hanno la validità scaduta tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, il Regolamento proroga la validità di dieci mesi rispetto alla data di scadenza e ciò vale nell’intero territorio dell’Unione Europea.

Per quanto riguarda i cronotachigrafi, il Regolamento stabilisce che gli apparecchi che devono eseguire le ispezioni biennali tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 possono farlo entro i dieci mesi successivi alla data prevista per l’ispezione. Anche in questo caso, il provvedimento vale in tutti i Paesi dell’Unione.

Sempre nell’ambito del cronotachigrafo, il Regolamento Comunitario interviene anche sul rinnovo delle carte del conducente chiarendo che per il documento scaduto dal 1° settembre 2020 e  che saranno in scadenza fino al  30 giugno 2021 devono ottenere il rilascio dagli organi competenti entro due mesi dalla data di richiesta e che l’autista nel periodo tra la scadenza della vecchia carta e l’arrivo di quella nuova, può continuare a lavorare, annotando manualmente l’attività svolta giornalmente nello stesso modo previsto per il danneggiamento, lo smarrimento o il furto della carta tachigrafica, purché dimostri di avere chiesto la nuova carta entro i quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza.

Questa disposizione vale anche se il conducente ha chiesto una nuova carta per cattivo funzionamento, furto o smarrimento, sempre tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.